Cade l’obbligo del cognome del padre ai figli, primo ok della Camera
La commissione giustizia della Camera ha dato il primo via libera al testo che dà libertà di scelta ai genitori sul cognome dei figli. Il provvedimento lunedì in Aula.
Presto in Italia potrebbe cadere l’obbligo del cognome del padre ai figli in favore della libertà di scelta dei genitori. Oggi infatti è arrivato il primo via libera della Camera dei deputati allo stop dell’obbligo fino ad ora imposto dalla legge. La commissione Giustizia di Montecitorio in effetti ha appena approvato il testo del disegno di legge sul cosiddetto doppio cognome, un provvedimento che già lunedì prossimo sarà in Aula alla Camera per la discussione generale. Visto l’accordo tra le forze politiche in commissione, l’obiettivo è chiudere la partita già entro la prossima settimana con il voto definitivo alla Camera. “È un altro passo in avanti verso la parità dei sessi e la piena responsabilità genitoriale” ha commentato soddisfatta la deputata del Partito Democratico, Donatella Ferranti, presidente della commissione incaricata di esaminare il provvedimento. “L’obbligo del cognome paterno è un simbolo di un retaggio patriarcale fuori del tempo e assurdamente discriminatorio” ha dichiarato dopo il voto la presidente della commissione Giustizia della Camera, concludendo: “L’obbligo stato severamente censurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e dunque il testo che ora andrà in aula è un atto dovuto, che ci pone finalmente in linea con gli altri paesi europei”.
La legge sui cognomi. I dettagli della legge li ha spiegati la stessa parlamentare Ferranti, sottolineando che “Il figlio ora potrà avere o il cognome paterno o quello materno o entrambi, secondo quanto decidono insieme i due genitori. Ma se l’accordo non c’è, il figlio avrà il cognome di tutti e due i genitori in ordine alfabetico”. La stessa regola vale per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti dai due genitori. In caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore, in questo caso il cognome si aggiunge solo se vi è il consenso dell’altro genitore e dello stesso minore se quattordicenne. La norma della libertà di scelta si applica anche per i figli adottati, anche se in questo caso il cognome da anteporre a quello originario è uno soltanto. In mancanza di accordo tra i genitori si segue l’ordine alfabetico.
La trasmissibilità del cognome. Per quanto riguarda la trasmissibilità del cognome, la legge prevede che chi ha il doppio cognome può trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta. Per i maggiorenni, invece, chi ha il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, può aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto. Ad ogni modo, anche se sarà approvata in breve tempo, per entrare in vigore la legge avrà bisogno del regolamento attuativo che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile. Questo sarà a cura del Ministero dell’Interno che ha un anno di tempo per provvedere.
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