Dalla Regione nuove norme per i Bed and Breakfast
Un puntuale e necessario intervento di riordino delle norme che regolano l’attività dei ‘bed and breakfast’, disciplinata dalla legge regionale 27 del 98. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore del Turismo Luigi Crisponi, ha approvato le linee guida per l’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B&B) e ha abrogato i precedenti interventi in materia ormai desueti (le delibere n. 11/6 del 30/03/2001 e n. 47/24 del 22/11/2007), vista la crescita numerica e di importanza dei B&B nel panorama ricettivo isolano.
Il provvedimento parte dai presupposti rappresentati dall’articolo 6 della legge 27 (“Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare”) e dal fatto che, come specificato nelle Risoluzioni ministeriali 180/1998 e 155/2000, l’attività, per il suo carattere non imprenditoriale e di saltuarietà, non necessita di partita Iva. Su questa base, mentre è allo studio un’apposita disciplina di settore (un disegno di legge che sarà esaminato dal Consiglio regionale), la delibera chiarisce alcuni aspetti salienti per fornire agli enti locali strumenti necessari alle loro competenze sul territorio e agli utenti informazioni e garanzie sull’attività.
“Siamo partiti dall’esigenza di mettere ordine al sistema e siamo intervenuti laddove era palese una carenza di norme – spiega l’assessore Crisponi –, a fronte di una crescita quantitativa tale da far assumere ai B&B un peso rilevante nell’offerta ricettiva isolana, sottraendoli nel contempo, per la loro natura non imprenditoriale, a controlli. Partiti da un caposaldo imprescindibile, la valenza familiare dell’attività, abbiamo inteso regolamentarla così da garantire legalità e da rappresentare un modello di accoglienza che assicuri qualità ai consumatori: un servizio essenziale e ‘alternativo’ in armonia con le altre tipologie di attività alberghiere ed extra – alberghiere”.
Caratteristiche distintive dei Bed and Breakfast (art.1): l’attività di B&B è un modello di accoglienza basato sulla formula dell’alloggio familiare, perciò deve sussistere su: esercizio nella casa in cui si abita (gli ospiti devono condividere con il proprietario la casa in cui vive), saltuarietà e occasionalità (accoglienza esercitata in maniera saltuaria o per periodi stagionali, attività economica secondaria per il nucleo familiare, chiusura dell’attività per un periodo di almeno 60 giorni), utilizzo della normale organizzazione familiare (vietata fornitura di servizi fuori dalla normale conduzione familiare, quali ad esempio il ricorso a ditte esterne per fornitura e cambio della biancheria o l’esercizio dell’attività con personale dipendente), rispetto di norme igieniche e sanitarie (l’attività è soggetta ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme per l’uso abitativo), assenza di servizi aggiuntivi a pagamento (quelli accessori eventualmente erogati devono essere forniti in modo da non snaturare l’ambiente domestico, per esempio sono ammessi i servizi di connessione internet WiFi, mentre non sono ammessi servizi di organizzazione di transfer o di vendita di escursioni).
Presentazione delle istanze di inizio attività (art.2): non trattandosi di un’attività produttiva è soggetta alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da compilare come autocertificazione e da presentare al comune in cui è sito l’immobile.
Variazione, sospensione o cessazione volontaria dell’attività (art.3): l’attività non è soggetta a rinnovo annuale, si considera tacitamente rinnovata sulla base dei dati contenuti nell’ultima comunicazione; il titolare ha l’obbligo di presentare al comune competente istanza di variazione in caso di modificazione delle dichiarazioni contenute nella SCIA; in caso di cessazione dell’attività è necessario presentare apposita comunicazione; la sospensione temporanea dell’attività è consentita per comprovate esigenze, per non più di sei mesi (prolungabile di ulteriori sei mesi).
Requisiti tecnici e igienico sanitari (art.4): possono essere ospitate, in un’unità immobiliare, non più di sei persone in massimo tre camere, calcolate al netto di quelle necessarie per la dimora dei residenti.
Servizi minimi obbligatori (art.5): prima colazione, servita dentro le mura domestiche, con prevalenza di prodotti tipici e tradizionali della Sardegna, preconfezionati e non soggetti ad alcun tipo di manipolazione; pulizia dei locali; fornitura della biancheria.
Elenco dei B&B (art.6): il comune provvederà a trasmettere alla Regione e alla provincia i dati relativi alle nuove strutture, oltre a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno l’elenco delle strutture operanti nel territorio comunale.
Comunicazione delle presenze (art.7): obbligo di trasmettere la dichiarazione degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore e di adempiere all’obbligo statistico verso l’Istat, attraverso il SIRED (sistema web appositamente predisposto dalla Regione).
Pubblicità istituzionale (art.8).
Vigilanza e controllo (art.9).