La Cassazione: “in mancanza del test alcolemico è bastevole il verbale della pattuglia”
Al giudice la facoltà di approfondire sulleffettivo stato del guidatore per catalogarlo se nell'alveo della ebbrezza piuttosto che della ubriachezza.
Il sito ‘La legge per tutti’ riporta una sentenza della Cassazione in cui si precisa che quando non è possibile fare il test con l’etilometro o magari viene effettuata solo una prova (senza la seconda di verifica), si può fare a meno dell’alcool test e dare credito alle dichiarazioni dei militari verbalizzanti relativamente al comportamento del conducente al momento dello stop intimato dalla pattuglia.
La constatazione dello stato d’ebbrezza potrebbe essere messa in evidenza da una serie di sintomi rivelatori: camminare su un linea retta senza incertezza,se guida a scatti fuoriuscendo dalla carreggiata, il forte odore di alcool e l’abbondante salivazione nel parlare: questi i sintomi utili a dimostrare lo stato alcoolico del guidatore utili ad avviare il processo penale per un eccessivo tasso alcoolico. Al giudice la facoltà di approfondire sullo stato del guidatore per catalogarlo se nell’alveo della ebbrezza piuttosto che della ubriachezza.