Infortuni in partitella con amici ? Ne risponde il gestore del campo…

Cosa cambierà dopo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione (19998 del 30 agosto 2013) sugli infortuni durante la partitella con gli amici del fine settimana ? Se lo chiede Giovanni D’Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti’, che sull’argomento suggerisce maggiore attenzione al gestore o al proprietario dell’impianto in quanto “sono da ritenersi responsabili del danno subito dal giocatore se non provano l’inesistenza del nesso tra cosa ed evento, anche perché solo il caso fortuito può esentare da ogni responsabilità il custode. Nel caso di specie i giudici della sesta sezione civile hanno rigettato il ricorso del gestore di un campo da gioco avverso la decisione della Corte d’appello di L’Aquila che lo ha ritenuto responsabile per le lesioni subite da un giocatore durante una partita di calcetto.

La Suprema Corte, quindi, conferma la decisione della Corte di merito che ha riconosciuto la responsabilità in base all’evidenza del nesso casuale tra la conformazione della cosa (il palo metallico che sorreggeva la struttura del campo da gioco) e l’evento lesivo. In tal senso – prosegue il presidente D’Agata- i giudici hanno rilevato che la responsabilità per le cose in custodia statuita dall’art. 2051 del codice civile, ha natura oggettiva tale da prescindere dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e da sussistere in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, sia pure a condizione dell’intervenuta prova del nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia del fatto che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.

Appare quindi chiara la necessità che ‘la cosa’, ovverosia il ‘campo di calcio’, sia in condizioni di totale  norma e sicurezza, così da non nuocere ai fruitori in caso di fatti imprevedibili, attribuibili allo stesso danneggiato ( per imperizia o imprudenza) o a terzi.

1 Settembre 2013