Calamità naturale dell’ottobre 2018: domande di risarcimento entro il 10 febbraio
Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico.
Avviso pubblico per la concessione dei contributi economici ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili ivi ubicati, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi di cui allo stato di calamità dichiarato con Delibera di Giunta n° 153 del 23/12/2019. La regione, con delibera di Giunta n. 52/43 del 23.12.2019 ha definito le procedure per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito della calamità naturale dichiarata dal Comune di Alghero successivamente alla gradinata del 29 ottobre 2018.
Sono stati diversi e purtroppo ingenti i danni riscontrati in città e nel territorio. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che hanno subito danni al patrimonio privato con l’esclusione delle attività afferenti al comparto agricolo e/o zootecnico. Nella suddetta Delibera di giunta regionale n° 52/43 del 23.12.2019 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è allegata la documentazione necessaria per presentare domanda.
La documentazione è scaricabile dal sito della Regione Sardegna ed è inoltre disponibile presso gli uffici del Servizio Protezione Civile siti in via Mazzini 184. Le domande possono essere presentate con riferimento ai seguenti eventi per i quali il Comune ha deliberato lo stato di calamità naturale: Deliberazioni di Giunta Comunale nn° 452 del 29/10/2018 e 160 del 10/05/2019 – “RICHIESTA RICONOSCIMENTO STATO DI CALAMITÀ NATURALE PER DANNI DA MALTEMPO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO”. Le domande possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] o presentate presso gli uffici protocollo siti in via Cagliari n°2, entro il 10/02/2020