Coronavirus, il nuovo decreto del governo: multe fino a 4mila euro per chi non rispetta le misure
La principale novità del nuovo decreto approvato dal governo riguarda le sanzioni per chi non rispetta le misure di contenimento del coronavirus, che potranno arrivare fino a 4mila euro. Inoltre, si precisa, se il mancato rispetto delle disposizioni del governo consegue all’utilizzo di un veicolo, le sanzioni possono essere aumentate fino a un terzo
Oggi il Consiglio dei ministri si è riunito per discutere la bozza di un nuovo decreto contro l’emergenza del coronavirus. Le maggiori novità riguardano le multe che potranno arrivare fino a 4mila euro per chi viola le disposizioni del governo ed esce di casa senza valide ragioni e l’utilizzo dell’esercito per assicurare il rispetto delle misure per contrastare la diffusione dell’epidemia. I provvedimenti, si specifica, potranno essere prorogati fino al prossimo 31 luglio 2020.
Nel nuovo testo vengono riordinate tutte le misure approvate con i vari Dpcm dall’inizio dell’emergenza: rimane quindi limitata la libertà di circolazione delle persone, verranno chiuse al pubblico strade urbane e parchi e non si potrà uscire dal proprio Comune. Sono vietati gli assembramenti e ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato. Si impone la quarantena precauzionale ai soggetti che sono stati in contatto con persone positive e si vieta qualsiasi spostamento alle persone contagiate in isolamento. Le scuole di ogni ordine e grado rimangono chiuse, così come gli uffici pubblici e le attività commerciali. Anche l’attività delle imprese che non riguardano le necessità primarie rimane sospesa. Tutti i lavori che possono essere svolti in modalità agile continuano ad essere permessi. “Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, si specifica nel documento, visionato da Fanpage.it.
Per quanto riguarda le Regioni, “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure”, si precisa. Il Comune può emanare un’ordinanza per rendere più restrittive o alleggerire i provvedimenti in atto: “Il Sindaco può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure, fatte salve le esigenze di mantenimento dei servizi essenziali nazionali assicurati da infrastrutture presenti nel territorio regionale”. Chiaramente, si specifica, i primi cittadini “non possono adottare le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”. In ogni caso, si sottolinea, l’ordinanza sindacale dve essere immediatamente comunicata al presidente della Regione che può modificarla, confermarla o revocarla.
In tema di sanzioni si specifica: “Salvo che il fatto sia punito come costituisca reato delitto dalla legge penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 – 400 a euro 4.000 – 3.000 euro”. Inoltre, si precisa, se il mancato rispetto delle disposizioni del governo consegue all’utilizzo di un veicolo, le sanzioni possono essere aumentate fino a un terzo. Per assicurare il rispetto dei provvedimenti, le autorità locali possono ricorrere anche all’esercito: “Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
Infine, si precisa: “Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili, ma in tali casi le sanzioni sono applicate nella misura minima”.
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