Costi del personale e sicurezza fuori dalle gare d’appalto

Massimo ribasso: costi del personale e della sicurezza esclusi dalle gare – Confartigianato Sardegna: “Ottimo provvedimento per le imprese con maestranze in regola”. Il costo del personale e della sicurezza sul lavoro, non rientrerà più nella gare d’appalto. Lo ha stabilito una disposizione del “Decreto del Fare” che modifica il Codice dei Contratti Pubblici e che migliora le condizioni di lavoro nelle imprese, sostenendo il settore dei contratti pubblici.

“Per le imprese è un provvedimento molto importante – commentano da Confartigianato Imprese Sardegna – soprattutto per quelle che hanno sempre lavorato con le maestranze in regola e che probabilmente non riuscivano ad aggiudicarsi le gare, in quanto non competitive rispetto a chi proponeva ribassi da svendita. In questo modo verranno tutelati maggiormente anche i lavoratori e il lavoro in genere”.

La nuova norma, prevista dall’articolo 32, comma 7-bis della legge n.98/2013, entrata in vigore lo scorso 21 agosto, ha modificato l’art. 82 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) introducendo il nuovo comma 3-bis che recita così: “il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“La pratica del massimo ribasso nelle gare di appalto – continua l’Associazione degli Artigiani – è stata spesso origine di una situazione di forte disagio per le imprese edili. Il problema è avvertito soprattutto dalle imprese artigiane che si trovano di fronte a riduzioni che possano arrivare anche al 40-50 per cento dei costi previsti per le opere senza alcun margine economico per sostenere le spese”.

“Il meccanismo del massimo ribasso con sconti altissimi pur di aggiudicarsi i lavori – conclude Confartigianato Imprese Sardegna – tende a penalizzare il sistema imprenditoriale sano e a danneggiare il comparto edile. Il rischio maggiore della rincorsa “al ribasso” per la riduzione dei costi è che non vengano garantite la qualità dei lavori, la sicurezza e i materiali, a danno dei lavoratori e del comparto nel suo complesso”.

Per questo, in base alle nuove disposizioni, il costo del lavoro non rientra più quindi nel gioco della concorrenza per le gare d’appalto, favorendo una maggiore trasparenza delle retribuzioni e incentivando forme di lavoro regolari.

ITACA, l’Associazione delle Regioni per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti, attraverso un documento per il “primo soccorso” delle Stazioni Appaltanti, precisa innanzitutto che “l’applicazione della norma è obbligatoria quando il criterio individuato per la scelta dell’offerta è quello del prezzo più basso e non più anche per quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dalla norma a suo tempo abrogata. Si ritengono comunque esclusi dall’applicazione della disposizione gli affidamenti diretti in quanto negli stessi manca un confronto concorrenziale”.

Inoltre, l’Associazione evidenzia come “il prezzo più basso è inferiore a quello posto a base di gara (pertanto è chiaramente quello offerto dall’impresa) e tale prezzo deve essere determinato dall’impresa stessa evidenziando in maniera chiara che la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla stazione appaltante alla quale la norma da precisi riferimenti circa le modalità per effettuare tale valutazione”.

Per Itaca, quindi “il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo “vivo” e “non negoziabile”– sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria dei lavoratori – costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi, e come tale da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell’ambito del gioco concorrenziale”.

31 Ottobre 2013