Gratta e perdi: multe illegittime se sfori il tempo “grattato”

Una signora è stata multata poichè ha grattato un orario nel suo biglietto “gratta e sosta”, ma per diversi problemi, è arrivata in ritardo. La vigilessa gli contesta il “reato” e gli mette una multa( che in soldoni si aggira intorno ai 24 euro. Ora: è legittimo pagare una multa per il ritardo nel pagamento? Il parcheggio a pagamento corrisponde all’imposizione di un dazio per fermare e lasciare l’auto in un’area urbana, per esempio per sbrigare una commissione. Il tagliando che riconosce e attesta l’avvenuto pagamento del dazio deve essere acquistato dall’automobilista ed esposto all’interno dell’auto. Questo “documento” legittima l’automobilista a parcheggiare sulla pubblica via nell’area destinata appunto al parcheggio. In linea di principio, ricevere una multa per pochi minuti di ritardo non è cosa giusta, non è un atto legittimo nè rispettoso dei dettami legislativa. Ai sensi della nota del 22 Marzo 2010, protocollo 25783, del Ministero dei Trasporti, la multa per omessa esposizione del ticket che legittima il parcheggio nelle aree assoggettate a pagamento è correttamente erogata quando il tagliando (o grattino) non sia stato acquistato o non sia stato esposto nell’autovettura.

Se arriva in ritardo, dunque, l’automobilista non è inadempiente in radice, non ha violato l’obbligo di comperare il tagliando, ha solo banalmente “sforato”. Il conducente ritardatario in poche parole, non è inadempiente, egli sarebbe semplicemente tenuto a pagare la somma in danaro corrispondente alla differenza tra la sosta dichiarata e attestata dal grattino e quella consumata dopo l’avvenuta scadenza del grattino stesso. In più potrebbe essere assoggettato a maggiorazioni stabilite come penale dai regolamenti comunali. Ma una multa per il ritardo si può impugnare e far valere dal giudice come illegittima.

22 Novembre 2013