Bonus 600 euro alle mamme per asilo nido e baby sitter: come richiederlo all’INPS

Come fare per richiedere all'Inps il bonus di 600 euro al mese per asilo nido o babysitter.

È stato pubblicato sul sito dell’Inps l’avviso con le istruzioni necessarie per ottenere il bonus asilo / bonus babysitter. È dunque possibile richiedere i contributi per l’erogazione dei servizi per l’infanzia, come previsto dalla legge di stabilità 2016 del Governo Renzi, che ha prorogato la sperimentazione avviata nel triennio 2012 – 2015. Fino al 31 dicembre 2016 ci sarà tempo per richiedere un bonus, del valore massimo di 600 euro mensili, che sarà utilizzabile per coprire le spese per la baby sitter o per le rette degli asili nido (rientrano nel novero delle spese giustificabili gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati).

Le domande devono essere presentate esclusivamente all’INPS. Si può fare domanda direttamente sul sito dell’INPS (cliccando a questo link), effettuando l’accesso con il proprio PIN dispositivo, ma anche recandosi in un patronato. Non si possono utilizzare mail o PEC: le domande inviate in tali modalità saranno rigettate.

Chi ha diritto al bonus infanzia di 600 euro. Possono accedere al bonus le mamme che si trovano negli undici mesi successivi alla fine del periodo di congedo di maternità obbligatorio, sia dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 (in quest’ultimo caso si tratta di una novità introdotta in sede di legge di stabilità).

Come spiega l’Inps, poi, “sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale”.

Bisogna poi ricordare che non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

Chi non può presentare domanda per il bonus asilo

Non possono presentare la domanda per l’ottenimento del contributo:

  • le mamme che non hanno diritto al congedo parentale (lavoratrici domestiche, disoccupate, eccetera);
  • le mamme in fase di gestazione;
  • la mamme che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultino esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici autonome (in tal caso si tratta solo di attendere i decreti interministeriali che daranno piena attuazione alla legge 208/2015)

Come e per quanto tempo si ottiene il bonus

Come detto, si tratta di un contributo fino a 600 euro mensili, erogabile per un periodo massimo di 6 mesi, che è “alternativo” alla fruizione dei corrispettivi mesi di congedo parentale. Accettando il bonus, dunque, la lavoratrice rinuncia al congedo parentale.

Nel caso in cui si opti per un asilo nido, sia pubblico che privato (se struttura convenzionata), il contributo sarà erogato direttamente alla struttura, dietro presentazione di “richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento”, sempre con importo massimo di 600 euro.

Nel caso in cui si tratti di retribuire la baby sitter, verranno utilizzati i voucher. I buoni lavoro potranno essere ritirati direttamente dalle lavoratrici (anche in un’unica soluzione) presso le sedi INPS provinciali, entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

Come presentare la domanda per il bonus

Il sito dell’INPS specifica quali sono i passaggi che la lavoratrice deve ottemperare in sede di presentazione della domanda del bonus. Chi volesse accedervi deve:

  • verificare i propri dati anagrafici, di residenza ed inserire i dati del proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
  • indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni da parte di INPS;
  • inserire i dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
  • inserire i dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
  • inserire i dati riguardanti il congedo di maternità relativo al minore indicato: data ultimo giorno del congedo;
  • indicare i periodi di congedo parentale già fruiti per il minore stesso;
  • indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata, nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda;
  • confermare o eventualmente inserire i dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o email del datore/committente, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione alla gestione separata), ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla gestione separata);
  • scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
  • dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE

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Redazione, 4 Febbraio 2016