Condominio contro Abbanoa, la replica del legale
«Le affermazioni contenute nel precedente articolo sono non solo contrarie a verità, ma anche lesive della dignità delle famiglie algheresi componenti il condominio».
A seguito della nota stampa di Abbanoa, in cui la società idrica forniva la sua versione su una causa riguardante un condominio algherese (LEGGI), è giunta oggi in redazione la replica dell’avvocato Franco Dore, legale delle famiglie della struttura.
Le affermazioni contenute nel precedente articolo sono non solo contrarie a verità, ma anche lesive della dignità delle “famiglie algheresi componenti il condominio” e dell’onore e del decoro professionale dello scrivente avvocato al quale viene falsamente attribuito di aver sostenuto sul tema delle “quote fisse” una tesi che ove accolta “avrebbe rischiato di far pagare una cifra maggiore ai propri assistiti pari ad ulteriori 10.917,02 euro oltre ai 10 mila già addebitati”. Si imputa, nella sostanza, al professionista l’ignoranza della disciplina regolamentare in materia di “quote fisse” ed in generale una negligenza o imperizia capaci di compromettere la posizione processuale del proprio assistito e il buon esito del giudizio. Nel merito va precisato:
a) Nell’articolo si parla di “giudici”. In realtà la decisione è stata assunta da un solo giudice e la circostanza ha notevole importanza in relazione a quanto verrà precisato al seguente punto c.
b) È assolutamente falso che i condomini “da nove anni beneficiavano del servizio idrico di Abbanoa ma non volevano pagare i consumi regolarmente fatturati sostenendo che non ci fosse un contratto”. Vero è, al contrario, che i condomini, privi, non per loro colpa, di un regolare contratto scritto e non volendo rimanere relegati in tale situazione si sono assunti l’onere di promuovere la causa chiedendo che il Tribunale dichiarasse il loro diritto alla regolarizzazione del rapporto con efficacia retroattiva alla data del 1° gennaio 2006, data di assunzione del servizio da parte di Abbanoa, mediante la stipulazione del contratto di somministrazione ed hanno in pari tempo chiesto che la stessa venisse dichiarata obbligata alla contabilizzazione dei consumi in conformità alle decisioni che lo stesso giudice avrebbe assunto. La domanda di regolarizzazione del rapporto è stata addirittura contrastata da Abbanoa ed il Tribunale, dando ragione ai condomini, ha “dichiarato che il Condominio ha il diritto di ottenere la regolarizzazione del rapporto mediante stipulazione di un contratto scritto secondo i criteri e le norme del regolamento approvato dall’Autorità d’Ambito e con efficacia retroattiva”. La richiesta di ricontabilizzazione esclude in radice che ci fosse una volontà di non pagare i consumi dei quali tutto si può dire fuorchè che siano stati “regolarmente fatturati”. Basti al riguardo osservare che le “famiglie algheresi” interessate risiedono in Alghero ma Abbanoa applica ad esse la “tariffa non residenti” che è più costosa rispetto a quella riservata ai residenti.
c) Regole chiare. Costituisce un falso grossolano l’affermazione secondo cui il Regolamento conterrebbe “regole chiare” ed in specie la regola secondo cui “l’utilizzo di fatto del servizio è un’utenza a tutti gli effetti”. In realtà e senza entrare nel merito della questione in punto di diritto – della quale evidentemente sarà chiamata ad occuparsi la Corte di Appello di Sassari avanti alla quale la sentenza sarà impugnata – è lo stesso giudice ad affermare che vi è ben poca chiarezza. Il giudice, infatti, ha ritenuto di dover compensare le spese del giudizio in considerazione “dell’esistenza di decisioni di segno contrario emesse anche nell’ambito degli uffici giudiziari di Sassari e quindi della controvertibilità e complessità delle questioni trattate”. Per la lingua italiana è controvertibile ciò che è dubbio, opinabile, impugnabile. La controvertibilità è proprio l’opposto della certezza. Quindi il giudice afferma che in merito alle “questioni trattate” non ci sono regole chiare. L’esatto contrario di quanto viene riportato nell’articolo.
Quote fisse. E’ vero quanto riportato nell’articolo e cioè che Abbanoa applica una quota fissa per singolo condomino e cioè che tiene conto di quante unità abitative sono collegate all’utenza condominiale. Non è vero, invece, che tale procedura sia prevista nel “Regolamento stabilito dall’Autorità d’Ambito”. La quota fissa è stata introdotta con la Delibera CIPE 52/2001 che prevede “contatori per singola unità abitativa” ed ha disposto che il c.d. “nolo contatore prende il nome di quota fissa”. Nolo contatore e quota fissa sono quindi la medesima cosa. La delibera CIPE prevede che essa doveva applicarsi ad ogni singola “unità di utenza”. Tale espressione non coincide con quella di “unità abitativa”. La conferma della non sovrapposizione delle due nozioni si rinviene proprio nel Regolamento di Attuazione dell’Articolazione Tariffaria adottato dall’Autorità d’Ambito nel quale si definisce “l’utenza” come punto di consegna e lo identifica con il contatore. Nel regolamento poi si tiene ben distinta “l’unità di utenza” dall’ ”unità abitativa”. Abbanoa quando fattura “i consumi di un condominio” non tiene conto dei contatori relativi ai singoli appartamenti, che per essa è come se non esistessero, e considera l’utenza condominiale servita da un solo contatore. Non si comprende, quindi, per quale ragione i condomini debbano pagare la quota fissa – nolo contatore per più contatori quando per il gestore questi è come se non esistessero. Ad un solo contatore deve corrispondere un solo nolo – quota fissa come “singola unità di utenza”. L’ammontare della quota fissa, inoltre, non può essere liberamente determinata dall’Autorità d’Ambito ma deve essere calcolata sulla base di parametri prefissati che se correttamente applicati portano a importi di gran lunga inferiori rispetto a quelli che gli utenti trovano esposti in fattura. La quota fissa, inoltre, non ha nulla a che vedere con le tariffe legate ai consumi e con le fasce di consumo. La modulazione delle tariffe per i consumi domestici variano a secondo delle condizioni soggettive delle “famiglie” (residenti, non residenti, famiglie numerose, famiglie non tax ecc.) e non sono per nulla condizionate dal numero dei contatori. E’ quindi assolutamente falso che se fosse passata la tesi propugnata dal legale del Condominio i condomini avrebbero dovuto pagare somme maggiori. E’ vero esattamente il contrario e cioè che il condominio avrebbe risparmiato non 450 euro ma 2.944,89 euro. E siccome la regola vale per tutti gli utenti della Sardegna che si trovano nelle medesima situazione nella quale si trovano “le famiglie algheresi” interessate dalla causa, è altrettanto vero che Abbanoa per effetto dell’applicazione distorta della “quota fissa” ha incamerato milioni di euro non dovuti che dovrebbe restituire. Per quel che riguarda il contributo dato dal consulente tecnico, tirato in ballo nell’articolo, non si può fare a meno di riferire che se il giudice ha ammesso “dell’esistenza di decisioni di segno contrario emesse anche nell’ambito degli uffici giudiziari di Sassari e quindi della controvertibilità e complessità delle questioni trattate” appare evidente che “il dubbio” non può non investire anche l’operato del consulente tecnico. Il quale, evidentemente, tanto certo non doveva e non poteva essere della infallibilità della propria tesi dal momento che nel suo elaborato, proprio trattando della quota fissa afferma che “ non ha rinvenuto tra gli atti di causa né sui siti istituzionali la regola di calcolo e di determinazione dei criteri con cui l’Autorità d’Ambito Ottimale della Sardegna ha fissato le misure delle quote fisse per le diverse tipologie di utenze..” e che “ad ogni modo volendo effettuare il calcolo come richiesto dalla difesa del Condominio, “la rideterminazione di tale voce per l’intero periodo considerato risulta pari ad € 592,09 con una differenza di € 2.944,89 rispetto agli € 3.536,99 complessivamente addebitati da Abbanoa nelle fatture”. A fronte di tale ammissione viene difficile pensare che la tesi prospettata dal consulente possa avere solide basi di carattere tecnico – scientifico e possa essere considerata assolutamente corretta.