Edilizia Privata, diferimento termini e scadenze
L'Assessorato all'Edilizia Privata ha disposto i differimenti temporali di cui al Decreto Legge "Cura Italia",
L’Assessorato all’Edilizia Privata ha disposto i differimenti temporali di cui al Decreto Legge. n. 18 del 17 marzo 2020, “Cura Italia. I termini di risposta alle richieste di accesso agli atti, per le verifiche dei procedimenti autocertificativi, per l’acquisizione dei pareri in conferenza di servizi asincrone, sono differiti per un periodo non superiore a 52 giorni, ovvero quelli relativi e pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati in data successiva a tale data, fino al 15 aprile 2020;
I termini per il rilascio dei permessi di costruire in deroga, in sanatoria, in accertamento di conformità e i pareri preliminari sono differiti per un periodo non superiore a 52 giorni come dal predetto comma 1; I termini per il rilascio dei certificati di idoneità alloggio extracomunitari, di abbattimento barriere architettoniche, dichiarazioni di inagibilità e dei certificati di destinazione d’uso, sono differiti per un periodo non superiore a 52 giorni come dal predetto comma 1;
Inoltre, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020,”Cura Italia” i certificati, gli attestati, le concessioni e i permessi, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020,”Cura Italia” sono differiti i termini per la comunicazione di inizio lavori e fine lavori nonché quelli di esecuzione di lavori come da ordinanze e di ingiunzione di cui alla L. n. 689/81 e LR n. 23/85.
Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020,”Cura Italia” l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sono sospesi fino al 30 giugno 2020. Sono prorogati o differiti nel tempo, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.