Fondo statale per mutui sulla prima casa, ecco chi può fare richiesta

Via al Fondo statale da 650 milioni per finanziare mutui sulla prima casa, firmato protocollo tra Tesoro e Abi.

Via libera al fondo statale per finanziare i mutui sulla prima casa. Il direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via, e il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, infatti hanno firmato il Protocollo di intesa per il nuovo Fondo di garanzia per la casa previsto dal decreto interministeriale del 31 luglio scorso. Il fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 650 milioni di euro che potranno attivare circa 20 miliardi di nuovi finanziamenti. Come spiega una nota congiunta di Tesoro e Associazione delle banche, infatti, il Fondo prevede la “concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, di un ammontare non superiore ai 250mila euro, per l’acquisto di immobili, non di lusso da adibire ad abitazione principale del mutuatario”. Il fondo in particolare sostituisce e amplia il raggio di azione del vecchio fondo “Giovani Coppie”, ora non più attivo.

Chi può fare richiesta per il Fondo mutui prima casa. Per accedere al Fondo mutui prima casa potranno fare richiesta tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti in via ereditaria, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. I cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, sul sito della Consap e sui siti di tutte le banche aderenti (che al oro volta saranno elencate sul sito Consap e Abi). “Ferma restando la facoltà della banca di erogare il mutuo”, come spiegano Abi e Tesoro, è previsto inoltre “un ‘tasso calmierato’ (tasso effettivo globale non superiore al tasso effettivo globale medio pubblicato trimestralmente dal Mef) per le seguenti categorie: le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli Iacp, comunque denominati”.

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Antonio Palma, 11 Ottobre 2014