Il testamento olografo – ne parliamo con l’Avvocato Manuela Orgiu

Il testamento olografo è la forma più semplice, economica e pratica per esprimere le proprie volontà. Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Manuela Orgiu, che si occupa di Diritto civile e in particolare di Diritto di Famiglia.

Avvocato, che cos’è esattamente un testamento olografo?

“Iniziamo con il dire che il testamento olografo è l’unica forma di testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del Notaio nè la presenza di testimoni. Viene spesso preferito dal testatore proprio perché è più economico e consente di mantenere segreto sino alla sua morte sia il testamento che il suo contenuto. Il testamento olografo è disciplinato dal nostro codice civile, e consente al testatore di scrivere su un qualsiasi foglio di carta, (ma può trattarsi anche di cartone, stoffa, legno o altro materiale durevole) le sue ultime volontà, scrivendole interamente di suo pugno, datandole e sottoscrivendole. Scrivere un testamento olografo è quindi molto semplice, si deve solo prendere un foglio di carta e avere cura di rispettare tre fondamentali requisiti che la Legge impone, affinché le ultime volontà ivi contenute siano valide e pienamente efficaci dopo la morte del testatore”.

Quali sono i requisiti del testamento olografo?

I requisiti del testamento olografo sono l’Olografia, la sottoscrizione e la data.

L’Olografia. il Testamento deve essere interamente scritto a mano. Questo requisito impone che sia il testatore a scrivere interamente e di proprio pugno il documento. Sarà nullo quindi il testamento scritto a macchina, o scritto in parte a macchina e in parte di pugno, anche se datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Così come sarà nullo il testamento fatto scrivere a mano da un proprio familiare, anche se sotto dettatura, per esempio perché impossibilitati a scrivere. Doveroso in questo caso utilizzare un’altra forma di testamento. La legge fissa questa norma, che sebbene possa apparire rigida, tutela in realtà proprio le volontà del testatore. Pensiamo, infatti, a quanto possa essere semplice modificare e/o falsificare le volontà testamentarie se si usasse uno strumento quale il computer o la macchina da scrivere.

Sottoscrizione: Il testamento deve necessariamente essere firmato. Il testamento olografo deve essere sottoscritto (firmato) dal testatore di suo pugno, alla fine del testamento stesso, possibilmente subito dopo le disposizioni. Se il documento ha più pagine è preferibile numerarle e firmarle tutte, in modo da evitare future questioni anche solo su alcune parti del testamento. La giurisprudenza ha ritenuto valida la firma anche utilizzando il proprio pseudonimo (soprannome) qualora universalmente riconosciuto nella comunità, tuttavia è chiaro che sia più prudente firmare il testamento utilizzando il proprio nome e cognome anagrafico.

La data: anche questa va scritta a mano. Il testamento per essere valido deve essere datato dal testatore di suo pugno. Infatti anche solo la data non scritta di pugno dal testatore determina, secondo la giurisprudenza, l’annullabilità del testamento stesso. Non è invece necessario, ma comunque è consigliabile, riportare il luogo. La data di redazione e sottoscrizione del testamento è essenziale, in quanto consente sia di stabilire quale sia l’ultimo testamento, nell’ipotesi di più testamenti infatti quello efficace sarebbe solo l’ultimo, sia perché fornisce un dato preciso, utile nel caso in cui venga messa in discussione la capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione del testamento. La mancanza di data comporta quindi l’annullamento del testamento, su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Quali sono le domande che più frequentemente le vengo poste in merito al testamento olografo?

D: Devo scrivere in corsivo?
R: Anche lo stampatello va bene, tuttavia è sempre preferibile, data l’importanza del documento, scrivere secondo la propria scrittura abituale assicurandosi sempre di scrivere in maniera chiara e leggibile.

D: Il testamento deve essere dettagliato?
R: Il testamento può essere scritto anche in maniera sbrigativa, riportando ad esempio la volontà di lasciare tutto il patrimonio, presente e futuro, a Tizio piuttosto che a Caio. Inutile però sottolineare che un testamento dettagliato ed analitico è certamente più chiaro e lascia inoltre meno dubbi sulle effettive volontà di chi lo scrive.

D: Eventuali aggiunte in momenti successivi?
R: Anche eventuali aggiunte in momenti successivi, i cosiddetti codicilli, per essere valide ed efficaci dovranno rispettare i requisiti di cui sopra, dovranno quindi essere scritte integralmente di pugno dal testatore, andranno datate e sottoscritte.

D: Devo necessariamente depositare il mio testamento da un Notaio?
R: No. Chi redige il testamento olografo può decidere di conservarlo a propria cura, ad esempio custodendolo tra le proprie cose (classico esempio del cassetto), senza quindi darne comunicazione a nessuno. Tuttavia proprio per timore che il testamento possa andare smarrito, o peggio possa essere trovato e finire in mani sbagliate, in tanti preferiscono affidare il proprio testamento ad una persona di fiducia (magari consegnandolo in busta chiusa) oppure depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio. Nell’ipotesi in cui dopo aver predisposto il testamento olografo lo si depositi presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia fino alla morte del testatore.

 

Fonte: https://www.studiolegaleorgiu.com/testamento-olografo-guida-pratica/

Studio Legale Avvocato Manuela Orgiu
Lo studio dell’Avvocato Manuela Orgiu ha sede in Alghero e si occupa principalmente di Diritto di Famiglia, in particolare di Separazione, Divorzio e Affidamento di Figlio Naturale.

 

3 Febbraio 2020