L’assegno familiare concesso dai Comuni anche agli immigrati
I cittadini extracomunitari titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo, la cosiddetta carta di soggiorno, possono chiedere l’assegno dei comuni per i nuclei familiari numerosi. La novità è entrata in vigore con la legge europea 2013 (articolo 13), che ha rimediato aduna discriminazione, rispetto a quanto assunto dalle normative comunitarie, a danni dei “lungosoggiornanti”. Del resto, negli ultimi anni, diversi erano stati i ricorsi presentati e vinti da cittadini stranieri presso i tribunali italiani, costringendo l’Inps (che materialmente emette l’assegno) a versare l’importo per conto del Comune di residenza del ricorrente.
L’assegno è previsto per le famiglie con almeno tre figli minori e un reddito che non sfora una soglia variabile in base al numero dei familiari. Nell’ultimo anno, per esempio, una famiglia con tre minori aveva diritto all’assegno se presentava un Isee inferiore a 24.377,39 euro. Il sito web dell’Inps è già stato aggiornato: oggi compaiono infatti tra i possibili beneficiari dell’assegno comunale per il nucleo familiare anche “i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo”. La stessa legge europea (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 agosto ed entrata in vigore il 4 settembre)prevede, all’articolo 7, che gli stranieri residenti nel nostro Paese possano partecipare a concorsi pubblici ed essere quindi assunti nelle Pubbliche amministrazioni: una possibilità finora riservata ai soli cittadini italani. Due restano però le limitazioni previste per gli stranieri: che siano in possesso di carta di soggiorno e che il lavoro in questione non implichi esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attenga alla tutela dell’interesse nazionale.
Tratto da www.fanpage.it ©