L’Assessorato regionale al Turismo chiede l’interdizione della casa per ferie “Rifugio di mare”

Il Comitato Punta Giglio Libera chiede la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione, in via sostitutiva, del provvedimento interdittivo

La Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, nell’esercitare, ai sensi degli art. 18, comma 4 e 25, comma 1 della L.R. 16/2017, il proprio ruolo di vigilanza e controllo sulla completezza e coerenza della documentazione presentata allo Sportello SUAPE del Comune di Alghero dalla Società Cooperativa Quinto Elemento, nonché la presenza dei titoli giuridici in capo al richiedente per l’esercizio dell’attività, avendo appurato la carenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ha emesso un provvedimento interdittivo alla prosecuzione dell’attività “casa per ferie”  da parte della Cooperativa, chiedendo allo Sportello SUAPE di adottarlo come atto conclusivo della pratica così da archiviarla con esito negativo. Lo fa sapere il Comitato Punta Giglio Libera.

“In tale provvedimento la Regione, in maniera molto ben argomentata e con i riferimenti normativi del caso, certifica come il richiedente (la Società Cooperativa Quinto Elemento) manchi di due requisiti fondamentali per poter gestire una casa per ferie: il requisito soggettivo, essere senza scopo di lucro; ed il requisito funzionale, svolgere attività nei confronti di una utenza selezionata, requisiti che devono essere presenti in forma cumulativa – si legge in una nota – Infatti, l’art.16, comma 5 della LR 16/2017 identifica le “case per ferie” come strutture ricettive che possono essere gestite solo da associazioni, enti, organizzazioni senza scopo di lucro e che svolgono la propria attività a favore di intranei, ossia utenti che hanno un legame interno e preesistente con il gestore (familiari o dipendenti o ancora familiari o dipendenti di altri enti o aziende sulla base di apposita convenzione)”.

“Se ne evince che una “casa per ferie” non può essere aperta a tutti i turisti, indistintamente, come nel caso del “Rifugio di mare” realizzato a Punta Giglio, e può essere gestita da una cooperativa solo se soddisfa il requisito della mutualità prevalente previsto dagli art. 2512 e 2513 del Codice civile, secondo cui il costo del lavoro prestato dai soci della cooperativa deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro e i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni dei servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Ma se, nello statuto della Cooperativa, l’articolo 3.2 ben specifica che il costo del lavoro dei soci sarà superiore al 50% del totale, al contrario lascia indefinito l’altro, e più importante, limite imposto dal Codice Civile, visto che al punto 3.3 sta scritto “la Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico”, frase sibillina e volutamente generica che non esprime la percentuale.  E trattandosi di una cooperativa che difetta, per statuto, del requisito della mutualità prevalente e che, di conseguenza, non può considerarsi senza scopo di lucro, la Regione non poteva che emettere il provvedimento interdittivo” prosegue il presidente del Comitato, Giovanni Battista Oliva.

“Di fronte a questa richiesta molto bene argomentata, il Comune di Alghero – Servizio Sviluppo Economico/Attività Produttive, titolare dell’endoprocedimento, in assenza dei dovuti approfondimenti di competenza e senza alcuna valutazione critica,  con un vero e proprio atto di arroganza, rigetta il provvedimento della Regione, riafferma il proprio parere favorevole in assenza di qualsiasi trattazione giuridica tesa a confutare le valutazioni dell’Assessorato, invita il Servizio SUAPE a non adottare il provvedimento interdittivo, sollecita la Giunta Regionale ad emanare le direttive di attuazione della L.R. 16/2017, insinuando la mancanza di operatività della legge, argomentazione inconsistente visto che l’art.49 ha esplicitamente abrogato le norme della legge 27/1998 contrastanti con la legge 16/2017. Si arriva così ad una contrapposizione tra Enti in cui la Regione non mette in discussione la competenza del Comune (il Comune è proprio questo che vuole far credere) ma la correttezza del provvedimento emesso dall’Ente Locale e ne spiega le ragioni.  Si tratta dunque di una questione di merito e non di esercizio del potere”.

“Infatti, il Comune, nell’esercizio dei poteri che gli sono delegati per legge, e che sarebbero normalmente di pertinenza regionale, ha offerto su questa pratica una interpretazione delle norme che la Regione, in nessun modo, condivide. Quindi, non si tratta di stabilire se il Comune abbia o meno il potere di interdire l’attività casa per ferie denominata “Rifugio di mare”, ma si tratta di stabilire se, chi esercita il potere decisionale, lo stia facendo secondo le norme di legge o secondo una propria personale interpretazione che non ha riscontro nella legge”.

“Per tali ragioni il Comitato Punta Giglio Libera ha  chiesto – con il sostegno di  Italia Nostra Sardegna, Legambiente Alghero, Siamo Tuttimportanti Sassari, Liberu, Sardenya i Libertat, Sardegna Possibile, Movimento5Stelle Alghero, Lipu Coordinamento Regionale e Associazione Earth Gardeners – all’Assessorato al Turismo della Regione di nominare un commissario ad acta che provveda, in via sostitutiva, ad adottare il provvedimento interdittivo rigettato dal Comune senza alcuna motivazione, e si è chiesto ai Consiglieri Comunali algheresi di farsi garanti del rispetto delle norme da parte dell’apparato gestionale che è parte importante dell’Amministrazione Comunale, perché non rimangano ombre sulla legittimità e sulla trasparenza dei provvedimenti presi riguardo l’attività del “Rifugio di mare”.

5 Febbraio 2022