Prodotti alimentari ed agricoli sotto tiro
Rischiava di rimanere un libro dei sogni senza un decreto attuativo e applicativo quanto disposto all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è arrivato a distanza di quattro mesi dalla norma, quasi un record per l’Italia.
Il provvedimento prevede paletti e regole nelle relazioni commerciali tra cliente e fornitore di derrate agricole e alimentari, riordina e disciplina le relazioni commerciali nella filiera agroalimentare ed in particolare i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei suddetti prodotti. La legge è stata interpretata come un limite allo strapotere della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) nei confronti degli imprenditori, costretti a sottostare a regole non scritte e a pagamenti con tempi incerti, specie in questi tempi di crisi.
Il decreto entrerà effettivamente in vigore dal 24 ottobre (salvo proroghe), sempre che passi il vaglio del Consiglio di Stato; i contratti già in essere a tale data dovranno essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012. Il decreto prevede che i contratti debbano essere stipulati in forma scritta e venga indicata, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione. I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dalla norma assolvono gli obblighi richiesti e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”. Le disposizioni vietano qualsiasi pratica commerciale sleale e comportamenti del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose (quali ad esempio quelle che determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori). Il decreto regolamenta anche i termini di pagamento stabilendo che per le merci deteriorabili il termine legale sia di trenta giorni e per tutte le altre merci sessanta giorni, che decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Tale disciplina, con riferimento alle categorie rappresentate nei Settori del Commercio, Turismo e Servizi, riguarderà tutti gli operatori del comparto alimentare (dettaglianti alimentari, pubblici esercizi, grossisti, mercati ortofrutticoli, ambulanti, distributori automatici, panificatori, erboristi, etc.) e tutti gli altri operatori le cui attività si riferiscono a prodotti agricoli diversi da quelli alimentari (sementi, animali, mangimi per animali, piante e fiori, tabacchi non lavorati etc.) a prescindere dalla posizione rivestita nell’ambito della filiera di riferimento.
Siamo dunque alle solite. La GDO avrà sempre un elevatissimo potere negoziale ed un’ampio numero di piccoli imprenditori sarà alle prese con l’ennesimo fardello burocratico mascherato da strumento di tutela. W l’Italia.