Sassari, vietato fermarsi su marciapiedi in gruppi superiori alle 4 persone
È una delle novità introdotte dall’ordinanza firmata ieri dal sindaco Gian Vittorio Campus per contrastare il diffondersi del coronavirus
In analogia con quanto previsto dal Dpcm per bar e gli altri locali, a Sassari è vietato anche fermarsi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate e in ogni altro spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non conviventi, anche se con mascherina regolarmente posizionata. È tra le novità introdotte dall’ordinanza firmata ieri dal sindaco Gian Vittorio Campus per contrastare il diffondersi del coronavirus. La decisione di inserire questa nuova prescrizione è dettata dalla volontà di «non imporre anche a tutti gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili concentrazioni di aerosol respiratorio potenzialmente infettivo».
Non è però l’unica introdotta dal provvedimento. Da oggi, e fino al 3 dicembre, l’accompagnamento dei defunti al cimitero dovrà avvenire per gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del contagio. In generale tutto il provvedimento, oltre a confermare le prescrizioni già in vigore, sia quelle dettate dalle precedenti ordinanze sia dal decreto del presidente del consiglio dei Ministri, introduce misure più specifiche per evitare ogni tipo di assembramento.
Nel rimarcare l’obbligo dell’uso delle mascherine sempre e ovunque (a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi), il documento aggiunge: «Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all’aperto non vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento».
È però vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti. Resta il divieto di uscire dalle 22 alle 5 del giorno dopo (salvo che per esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute) e si aggiunge che è «fortemente raccomandato, per il resto della giornata, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi», come previsto anche dal Dpcm.
In base all’ordinanza sindacale è vietato il consumo, sia in forma itinerante sia statica, sia di bevande sia di alimenti dalle 18 alle 5 del giorno successivo, sette giorni su sette, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico (ad esempio piazze, strade, anche private, etc). Se tre o più persone in gruppo consumano bevande o alimenti violano anche la prescrizione che impone il divieto di assembramento. I gestori dei distributori self-service automatici hanno l’obbligo di bloccare l’acquisto dalle 22 alle 5.
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è ammesso per massimo quattro persone per tavolata, salvo che siano tutti conviventi. Deve essere assicurato il distanziamento di almeno un metro sia tra chi è seduto allo stesso tavolo sia tra i diversi tavoli e i gestori devono assicurarsi che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio. È consentita fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Sono consentite le attività delle mense e catering continuativo su base contrattuale. Tutti i locali devono restare chiusi dalle 18 alle 5 del giorno successivo. Confermate tutte le precedenti prescrizioni e le sanzioni accessorie per gli esercizi che non rispettano le disposizioni.